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Ordinanza del Sindaco n. 02 del 06.10.2025

Ordinanza contingibile e urgente ex. art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000 conduzione dei cani nelle aree pubbliche e raccolta deiezioni. disposizione obblighi, divieti e sanzioni.
Data:
Lunedì, 06 Ottobre 2025
Ordinanza del Sindaco n. 02 del 06.10.2025

Descrizione

IL SINDACO

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di conduzione dei cani lasciati liberi sul suolo pubblico e in particolare sulle strade, sui marciapiedi, nei luoghi destinati alla ricreazione ed allo svago con conseguente rischio per la sicurezza della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età più esposta quali anziani e bambini;

 

RICHIAMATA l’ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dalle aggressione dei cani emessa dal Ministero della Salute il 06 agosto 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 06 settembre 2013) e successive modificazioni ( G.U. Serie Generale n. 198 del 25/08/2023) che stabilisce all’art. 1 che, il proprietario del cane e/o “chiunque, a qualsiasi titolo accetti di detenere il cane non di sua proprietà”, sono ritenuti sempre responsabili del controllo e della conduzione dell’ animale e ne rispondono, sia penalmente che civilmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall’ animale stesso pertanto sono tenuti ad adottare le seguenti misure:

  • a condurre il proprio cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico utilizzando sempre un guinzaglio;
  • a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di pericolo sull’incolumità di persone o animali oppure dietro richiesta delle autorità competenti;
  • affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
  • acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
  • assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
  • ad essere fornito della strumentazione idonea alla raccolta delle deiezioni del cane, e ovviamente, a raccogliere le stesse;

DATO ATTO che la predetta ordinanza prevede all’art. 5 una deroga all’obbligo di utilizzo del guinzaglio e della museruola nel caso in cui il cane sia utilizzato da una persona diversamente abile, o per la conduzione delle greggi, dalle forze armate e dalle forze dell’ordine.

 

VISTO l’art. 1 lett. a) dell’Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 la quale dispone che il cane nelle aree urbane, nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico deve essere sempre condotto mediante un guinzaglio di 1,5 metri di lunghezza massima.

 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco le competenze necessarie per l’emissione di atti contingibili e urgenti in caso di tutela di interessi legati all’ incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;

 

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento al fine di evitare gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari e degli accompagnatori dei cani potrebbe determinare in merito alla pulizia, al decoro, all’igiene delle aree pubbliche e alla sicurezza ed incolumità pubblica;

RILEVATO CHE:

  • in base alla vigente normativa e fatto obbligo ai proprietari di cani di iscrivere gli animali all’anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
  • il proprietario del cane deve in ogni circostanza e in ogni momento adottare tutti gli accorgimenti possibili atti ad evitare che l’animale possa arrecare danno alle persone, agli animali e alle cose sia private che pubbliche;
  • possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalla conduzione dei cani senza le dovute prescrizioni, nelle strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici;

 

CONSIDERATO CHE tali comportamenti, possono anche essere causa di eventi potenziali pericoli per la sicurezza e l’incolumità pubblica;

 

ATTESO CHE le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

 

Tutto ciò premesso Visti:

–             Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

–             La L. 241/1990;

  • Il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, 136 (Decreto Prevenzione);
  • Il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, 135 (Decreto Esotici e Selvatici);
  • Il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, 134 (Decreto I&R);

 ORDINA

Ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di attenersi scupolosamente al rispetto della normativa vigente in materia, riportata nella parte normativa della presente ordinanza, nonché di rispettare le seguenti disposizioni e divieti, a garanzia le seguenti disposizioni e divieti, a garanzia della sicurezza ed incolumità delle persone nonché a tutela del decoro e dell’igiene pubblica;

DISPONE

Il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • obbligo per i proprietari dei cani di iscrivere gli animali all’anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
  • i cani che si trovino entro i confini di luoghi appositamente individuati, purché non aperti al pubblico e determinati con idonea recinzione atta ad evitare che l’animale possa arrecare danno alle persone che si trovino all’esterno della stessa, possono essere tenuti senza guinzaglio;
  • i cani vanno mantenuti custoditi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone, se il luogo è aperto al pubblico;
  • i cani da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio, possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola;

 OBBLIGHI

  • è fatto obbligo di tenere i cani a guinzaglio, anche se di piccola taglia, nelle aree pubbliche e di uso pubblico;
  • nei luoghi in cui vi sia grande affollamento (ad esempio in occasione di sagre, raduni, spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.) i cani che manifestano una certa pericolosità, vanno muniti di idonea museruola;
  • è fatto obbligo a chi custodisce l’animale di adoperarsi, in ogni modo, affinché la conduzione dei cani non comprometta in alcun modo la sicurezza pubblica, nonchè l’integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale.
  • è fatto obbligo, a chiunque conduca il cane in ambito urbano:
  1. di impedire che l’animale sporchi con deiezioni o liquami organici il suolo pubblico o ad uso pubblico;
  2. di raccogliere le deiezioni prodotte dell’animale nonché di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse ed alla pulizia del suolo, con l’obbligo di mostrarla a richiesta degli organi addetti alla vigilanza;

 DIVIETI

  • è vietato lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata;
  • è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni;
  • è fatto divieto di affidare gli animali a persone che, per età o condizione fisica, siano incapaci di garantire idonea custodia dell’animale stesso;
SANZIONI

La responsabilità civile degli eventuali danni a cose e persone cagionali da un cane vagante (incidenti stradali, aggressioni ad altri animali o a persone) è disciplinata dagli Artt. 2043,2052 e 2055 del Codice Civile, secondo i quali il proprietario e il detentore del cane rispondono in solido degli eventuali danni da esso causati;
La violazione della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro secondo quanto disposto dall’ art. 7 comma 1-bis del TUEL;

DISPOSIZIONI FINALI

  • Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all’accompagnamento;
  • I cani da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio, i quali non hanno l’obbligo del guinzaglio e della museruola;

La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alle forze dell’ordine che sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza per l’esatta osservanza: al Prefetto, alla Stazione dei Carabinieri.


Cerreto d’Asti, lì 6 ottobre 2025

IL SINDACO

Luigi Fusello


Documenti allegati

A cura di

Lavori pubblici
Indirizzo: Piazza Mosso, 1, 14020 Cerreto d'Asti AT, Italia

Telefono:
0141996073
Email:
protocollo@comune.cerreto.asti.it
PEC:
protocollo.cerreto.dasti@cert.ruparpiemonte.it

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

06/10/2025 10:17




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